Art. 284
Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilita' non toglie all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote rimborsate.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva