Art. 129
[1]Rimborso delle quote inesigibili
[2]Escussi la cauzione e tutti gli altri beni dell'esattore, il ricevitore provinciale, ove non sia riuscito a recuperare in tutto o in parte i crediti per i quali ha agito, ha diritto ad ottenere dagli enti interessati all'azione esecutiva il rimborso delle somme non riscosse. Si applicano le disposizioni degli articoli 82 e seguenti. Tuttavia il termine per l'esperimento delle procedure sulla cauzione, decorre dal giorno in cui si e' verificata la morosita' dell'esattore ed il termine per l'esecuzione sugli altri beni decorre dal giorno in cui e' stata ultimata la vendita della cauzione. Il ricevitore decade dal diritto al rimborso se nel termine di cinque giorni dalla data in cui si e' verificata la morosita' dell'esattore non ne abbia data notizia al prefetto per i provvedimenti di cui all'art. 66. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva