Art. 36

L'accertamento dei crediti di cui all'art. 34 si esegue sulla base delle scritture contabili dell'Istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco. L'elenco predetto e' pubblicato presso l'ufficio della Ispettorato del lavoro ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 34, puo' presentare le sui osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che dev'essere notificata dall'Istituto assicuratore al datore di lavoro. Scaduto detto termine l'istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'ispettorari del lavoro che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende esecutivo e lo invia al sindaco per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le formalita' prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette e di contributi. Il ruolo e' firmato da chi ha la rappresentanza dell'Istituto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art36 · fonte su Normattiva