Art. 43

Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di durata superiore ad un anno il premio e' riferito per la prima volta al periodo di tempo decorrente dall'inizio della lavorazione al 31 dicembre dello stesso anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni solari, ad eccezione dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sara' quello decorrente dal primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino alla data della cessazione stessa. Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio e' riferito a tutta la durata della lavorazione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art43 · fonte su Normattiva