Art. 44

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Il pagamento del premio o delle rate di premio, escluso il primo pagamento, che deve avere luogo prima dell'inizio dei lavori, e' effettuato dal datore di lavoro entro dieci giorni decorrenti dalla data di inizio del periodo assicurativo cui la rata si riferisce. Entro lo stesso periodo di dieci giorni decorrenti da quello della comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio, le differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio e dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse in seguito ad accertamenti ispettivi. Nel caso in cui, dalla comunicazione prevista dal quinto comma dell'art. 28, risulti un conguaglio ai premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso nei sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre entro tale termine. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore, per premi e penali, risultanti da accertamenti esperiti anche dopo detto termine. L'Istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare ai datori di lavoro le date di scadenza delle rate che, peraltro, sono indicate nel certificato di assicurazione rilasciato al datore di lavoro.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 11 gennaio 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art44 · fonte su Normattiva