Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 21 agosto 2013. Leggi il testo vigente →
L'autorita' di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilita' superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia ((alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)) nella cui circoscrizione e' avvenuto l'infortunio. Nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, ((la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)) procede ad un'inchiesta al fine di accertare:
- 1)la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
- 2)le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- 3)l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
- 4)la natura e l'entita' delle lesioni;
- 5)lo stato dell'infortunato;
- 6)la retribuzione;
- 7)in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi. ((la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)), qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio. L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facolta' di domandare direttamente ((alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)) che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.
Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 21 agosto 2013 · versione 61 su Normattiva