Art. 72

In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facolta' di ridurre di un terzo l'indennita' per inabilita' temporanea. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facolta' di ridurre l'indennita' e' limitata al valore convenzionale della panatica. Nessuna riduzione, pero', puo' essere disposta ove l'assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art72 · fonte su Normattiva