Art. 88

Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore puo' disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza e' applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuiti, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni. Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato puo' chiedere che questo sia, eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, pero', e' a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura. L'istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dello stesso art. 87 e con le modalita' stabilite in detto articolo.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art88 · fonte su Normattiva