Art. 13

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La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti ce non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione. Per i provvedimenti e gli atti di cui alla lettera c) dell'art. 10, diversi dai decreti di trasferimento emessi nei procedimenti esecutivi e dagli atti ricevuti dai cancellieri e segretari, la registrazione deve essere richiesta entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 2 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art13 · fonte su Normattiva