Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 2022 al 3 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro ((trenta)) giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.62 63 Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti ce non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro ((trenta)) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
62con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
63con decorrenza dal 1 gennaio 2016
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Testo vigente dal 22 giugno 2022 al 3 ottobre 2024 · versione 81 su Normattiva