Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2000 al 22 giugno 2022. Leggi il testo vigente →
L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e` stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. Il termine di cui al comma 1 e` elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e` connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. ((3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488))
Testo vigente dal 1 gennaio 2000 al 22 giugno 2022 · versione 26 su Normattiva