Art. 20

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L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, ((dell'atto presentato)) alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente ((, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019 · versione 69 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art20 · fonte su Normattiva