Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente - Attinenza al merito dell'esistenza di alternative ermeneutiche conformi a Costituzione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto dal tenore complessivo dell'ordinanza emerge un'adeguata motivazione circa la sua impraticabilità. Inoltre, una stessa eccezione, già spiegata a proposito delle identiche questioni nelle more decise, è già stata dichiarata manifestamente infondata, sotto il profilo che la verifica dell'esistenza e della legittimità dell'ulteriore interpretazione prospettata è questione che attiene al merito della controversia e non alla sua ammissibilità. ( Precedente citato: sentenza n. 158 del 2020 ).
sentenza 39/2021massima n. 43645 Riguarda ancheart. 1 legge 205/2017
Imposte e tasse - Imposta di registro - Criteri di applicazione - Esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente - Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria, nonché di capacità contributiva - Sopravvenuta pronuncia di rigetto di identiche censure e assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a ), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell'imposta di registro, prevede l'esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 ).
sentenza 39/2021massima n. 43646 Riguarda ancheart. 1 legge 205/2017
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a ), della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, è dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dalle società Total E&P Italia spa e Mitsui E&P Italia A srl. Gli intervenienti sono soggetti estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, essendo titolari di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettati alla norma censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2018 e n. 85 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione; l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, n. 120 del 2018, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018 e n. 217 del 2018 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 205/2017art. 1 legge 145/2018
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Attinenza al merito di ulteriori considerazioni - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per non corretta o implausibile motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a ), della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018. Il rimettente ha adeguatamente motivato la rilevanza, sia precisando che la norma - in quanto dichiaratamente interpretativa e, quindi, con «portata retroattiva» - si applica al giudizio a quo , sia richiamando il tenore letterale delle disposizioni oggetto delle questioni; attiene invece al merito, e non più all'ammissibilità della questione, ogni ulteriore considerazione.
Riguarda ancheart. 1 legge 205/2017art. 1 legge 145/2018
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione in ordine alla esclusa possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Attinenza al merito dell'interpretazione della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di sufficiente argomentazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a ), della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018. Il rimettente ha espressamente escluso la possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, per lettera, ratio e contesto di emanazione della disposizione censurata; attiene, invece, al merito dell'interpretazione di quest'ultima, e non più all'ammissibilità della questione, la sollevata eccezione. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 187 del 2019 e n. 179 del 2019 ). A fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione censurata, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019 e n. 221 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 205/2017art. 1 legge 145/2018
Imposte e tasse - Imposta di registro - Criteri di applicazione - Esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione - Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati - Denunciata violazione del principio dell'effettività dell'imposizione, nonché di uguaglianza e ragionevolezza - Interpretazione non costituzionalmente necessitata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a ), della legge n. 205 del 2017, e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell'atto da registrare, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento), prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi al medesimo art. 20. L'interpretazione evolutiva della giurisprudenza (che richiede, per interpretare l'atto presentato alla registrazione, l'utilizzo di tutti gli elementi extratestuali reperibili dall'interprete) non equivale a un'interpretazione costituzionalmente necessitata. Il legislatore tributario, esercitando in modo non manifestamente arbitrario la propria discrezionalità e intervenendo anche in conseguenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha, infatti, inteso confermare la tassazione isolata del negozio veicolato dall'atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, in coerenza con la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione e rispettando, in tal modo, la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico. Resta riservato alla discrezionalità del legislatore provvedere a un eventuale aggiornamento della disciplina dell'imposta di registro che tenga conto della complessità delle moderne tecniche contrattuali e dell'attuale stato di evoluzione tecnologica. Il giudizio di legittimità costituzionale verte sulla verifica della coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del 1997 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 205/2017art. 1 legge 145/2018