Art. 25
Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e' soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva