Art. 135

[1]Disposizioni varie (articolo 58 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Gli oneri da cui e' gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. 2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva. 3. Se nell'atto di donazione e' prevista la sostituzione di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'articolo 128. 4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'articolo 125, comma 1, lettera b). 5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalita' tra vivi diversi dalla donazione.

Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art135 · fonte su Normattiva