Art. 5
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[1]Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'art. 10, numero 8), del decreto medesimo.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/05/1986, n. 108 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 2 marzo 1997 · versione 0 su Normattiva