Art. 55
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Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. Il pagamento delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 1996 · versione 0 su Normattiva