Art. 58Surrogazione all'amministrazione

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I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art58 · fonte su Normattiva