Art. 59 — Registrazione a debito
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Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
- a)le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti, di qualsiasi natura;
- b)gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
- c)gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- d)le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva