Art. 60
[1]Registrazione a debito (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
- a)le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o a istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
- b)gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
- c)gli atti relativi alla procedura di liquidazione giudiziale;
- d)le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
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