Art. 61

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →

Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art61 · fonte su Normattiva