Art. 61
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Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva