Art. 61
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Testo vigente dal 1 luglio 2002 al 1 gennaio 2027 · versione 34 su Normattiva