Art. 61

(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

Testo vigente dal 1 luglio 2002 al 1 gennaio 2027 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art61 · fonte su Normattiva