Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5 e 11 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art7 · fonte su Normattiva