Art. 7
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Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5 e 11 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 1998 · versione 0 su Normattiva