Art. 75 — Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997 n.473.
Abrogato dal 1 aprile 1998 · versione 19 su Normattiva
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997 n.473.
Abrogato dal 1 aprile 1998 · versione 19 su Normattiva
2 versioni dal 1986
Collegamenti
Art. 26
Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria (articolo 26 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche' ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche' diversamente denominata, contenuto nelle…
Art. 62 — Riscossione coattiva e privilegi
Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli…
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471…
Art. 78
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione (articolo 30 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 75, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione…
Art. 98
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471…
Art. 47 — Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice e' revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art75 · fonte su Normattiva