Art. 7
Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli ((4, 5, 11 e 11-bis)) della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 18 su Normattiva