Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'art. 10. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva