Art. 9

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Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'art. 10. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art9 · fonte su Normattiva