Art. 3 (Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione)

[1]1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:

  • a)in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
  • b)ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

[2]Nota: Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non e' assoggettato a tributo.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tabella-atti-per-i-quali-non-vi-e-obbligo-di-chiedere-la-reg-art3 · fonte su Normattiva