Art. 3 (Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione)
[1]1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
- a)in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
- b)ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.
[2]Nota: Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non e' assoggettato a tributo.
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