Art. 9 (Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione)
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1. Atti propri delle societa' ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.
Testo vigente dal 30 ottobre 1993 al 1 marzo 2008 · versione 12 su Normattiva