Art. 9 (Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →
[1]1. Atti propri delle societa' cd enti di cui all'art. 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione; scritture private, anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.
[2]Nota: Dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 30 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva