Art. 9 (Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione)

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[1]1. Atti propri delle societa' cd enti di cui all'art. 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione; scritture private, anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.

[2]Nota: Dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 30 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tabella-atti-per-i-quali-non-vi-e-obbligo-di-chiedere-la-reg-art9 · fonte su Normattiva