Art. 7 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

[1]1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

  • a)motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole...................................... L. 150.000 22 b)veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
  • 1)autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW........ L. 150.000 2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW L. 3.500 3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW L. 1.750 22 c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
  • d)LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
  • e)LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
  • f)unita' da diporto: 42
  • 1)natanti:
  • a)fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 70.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 140.000 2)imbarcazioni:
  • a)fino a otto metri di lunghezza fuori tutto " 400.000 b)fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto " 600.000 c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 800.000 d) moltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 1.000.000 3) navi " 5.000.000

[2]11

[3]NOTE SOPPRESSE DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata". - (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate".

D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243

11

Il D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243 ha disposto (con l'art. 17 comma 2) che "Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unita' da diporto, nonche' quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento".

L. 27 dicembre 1997 n. 449

19

con decorrenza dal 1 luglio 1998

La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 17) che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e' soggetto a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali".

D. M. 8 luglio 1998, n.223

22

con decorrenza dal 1 luglio 1998

Il D. M. 8 luglio 1998, n.223 ha disposto (con l'art. 1)che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'articolo 2".

42

La L. 30 dicembre 2004 n. 311, come modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l' art. 1 comma 300) che " b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f): 1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 71,00"; 2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 142,00"; 3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 404,00"; 4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 607,00"; 5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 809,00"; 6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00"; 7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.055,00".

Testo vigente dal 31 gennaio 2005 al 1 gennaio 2027 · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tariffa-parte-i-atti-soggetti-a-registrazione-in-termine-fis-art7 · fonte su Normattiva