Art. 7 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)
[1]1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
- a)motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole...................................... L. 150.000 22 b)veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
- 1)autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW........ L. 150.000 2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW L. 3.500 3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW L. 1.750 22 c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
- d)LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
- e)LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
- f)unita' da diporto: 42
- 1)natanti:
- a)fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 70.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 140.000 2)imbarcazioni:
- a)fino a otto metri di lunghezza fuori tutto " 400.000 b)fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto " 600.000 c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 800.000 d) moltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 1.000.000 3) navi " 5.000.000
[2]11
[3]NOTE SOPPRESSE DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata". - (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate".
D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243
11Il D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243 ha disposto (con l'art. 17 comma 2) che "Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unita' da diporto, nonche' quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento".
L. 27 dicembre 1997 n. 449
19con decorrenza dal 1 luglio 1998
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 17) che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e' soggetto a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali".
D. M. 8 luglio 1998, n.223
22con decorrenza dal 1 luglio 1998
Il D. M. 8 luglio 1998, n.223 ha disposto (con l'art. 1)che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'articolo 2".
La L. 30 dicembre 2004 n. 311, come modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l' art. 1 comma 300) che " b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f): 1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 71,00"; 2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 142,00"; 3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 404,00"; 4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 607,00"; 5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 809,00"; 6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00"; 7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.055,00".
Testo vigente dal 31 gennaio 2005 al 1 gennaio 2027 · versione 41 su Normattiva