Art. 7 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1991 al 22 maggio 1993. Leggi il testo vigente →
[1]1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
- a)motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole................................... L. 50.000 4 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
- 1)fino a 8 CV................................. L. 50.000 4 2) da oltre 8 fino a 12 CV..................... L. 60.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV.................... L. 70.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV.................... L. 90.000 5) da oltre. 30 fino a 40 CV................... L. 110.000 6) oltre 40 CV................................. L. 130.000 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
- 1)fino a 7 quintali........................... L. 66.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali............... L. 96.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali.............. L. 108.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali.............. L. 126.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali.............. L. 150.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali.............. L. 172.000 7) oltre 80 quintali........................... L. 214.000 d) rimorchi di portata:
- 1)fino a 20 quintali.......................... L. 88.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali.............. L. 118.000 3) oltre 50 quintali........................... L. 150.000 e) rimorchi per trasporto di persone:
- 1)fino a 15 posti............................. L. 76.000 2) da 16 a 25 posti............................ L. 84.000 3) da 26 a 40 posti............................ L. 100.000 4) oltre i 40 posti............................ L. 120.000 ((f) unita' da diporto:
- 1)natanti:
- a)fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 70.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 140.000 2)imbarcazioni:
- a)fino a otto metri di lunghezza fuori tutto " 400.000 b)fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto " 600.000 c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 800.000 d) moltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto " 1.000.000 3) navi " 5.000.000))
[2]Note:
- I)Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche' non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
- II)Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata". - (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate".
Testo vigente dal 13 luglio 1991 al 22 maggio 1993 · versione 6 su Normattiva