Art. 2 (Tariffa Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1993 al 17 agosto 1996. Leggi il testo vigente →
((1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centocinquantamila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 150.000.)) 2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte previste nell'art. 8 della parte prima
Testo vigente dal 22 maggio 1993 al 17 agosto 1996 · versione 10 su Normattiva