Art. 18

(Art. 24 D.P.R. n. 637/1972) Crediti 1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

  • a)per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
  • b)per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
  • c)per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
  • d)per il diritto alla liquidazione delle quote di societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art18 · fonte su Normattiva