Art. 39
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(Art. 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Art. 6 legge n. 512/1982) Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali 1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non piu' di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita' da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente, ((nel termine previsto dall'articolo 37)) per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine. 2 3. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisirlo. L'interesse dello Stato alla acquisizione di opere di autori viventi o eseguite da non piu' di cinquanta anni e' dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il proponente puo' chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, e' tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al comma 4, su richiesta degli enti interessati, e' integrata da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo. 6. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione. 7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti. 8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti e' inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori e' obbligato a pagare la differenza; se il valore e' superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7. 2 9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1991, n. 413
2La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
Testo vigente dal 1 maggio 1994 al 18 maggio 1997 · versione 5 su Normattiva