Art. 56

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(Art. 55 D.P.R. n. 637/1972) Determinazione dell'imposta 1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui e' gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1. 2. Se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti diversi l'imposta e' determinata in base al valore globale netto di tutti i beni e diritti donati ed e' ripartita tra i donatari in proporzione al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi. 3. Se il donatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del donante l'imposta e' aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore globale netto di cui al comma 1 ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, al valore della quota spettante o dei beni e diritti attribuiti al donatario stesso, diminuito degli oneri a suo carico. 4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5. 2 5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 51, comma 2, ((, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso)). E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione. 9

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1991, n. 413

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La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."

D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140

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con decorrenza dal 29 marzo 1997

Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che la presente modifica si applica a decorrere dal 29 marzo 1997.

Testo vigente dal 30 maggio 1997 al 10 dicembre 2000 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art56 · fonte su Normattiva