Art. 56
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(Art. 55 D.P.R. n. 637/1972) Determinazione dell'imposta ((1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui e' gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi. 1-bis. Le aliquote sono pari al:
- a)tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
- b)cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- c)sette per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire. 3. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire)). 4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5. 2 5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 51, comma 2, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione. 9
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1991, n. 413
2La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140
9con decorrenza dal 29 marzo 1997
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che la presente modifica si applica a decorrere dal 29 marzo 1997.
Testo vigente dal 10 dicembre 2000 al 29 novembre 2006 · versione 20 su Normattiva