Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154
Testo vigente dal 28 aprile 1981, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154
Testo vigente dal 28 aprile 1981, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), sollevata,…
ECLI:IT:COST:1999:407 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art14 · fonte su Normattiva