Art. 2 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2
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Il Consiglio comunale e' composto: di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia; di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti; di 15 membri negli altri Comuni; e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva