Art. 2 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2
((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Testo vigente dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva