Art. 22 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22
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Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:
- 1)funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2)notai;
- 3)impiegati dello Stato o degli enti locali;
- 4)ufficiali giudiziari.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 30 luglio 1989 · versione 0 su Normattiva