Art. 64T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36

La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede:

  • 1)che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
  • 2)che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
  • 3)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)).

Testo vigente dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art64 · fonte su Normattiva