Art. 24T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art24 · fonte su Normattiva