Art. 23 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 26
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore ((...)), che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva