Art. 66T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art66 · fonte su Normattiva