Art. 38 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36
Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva