Art. 4 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art 4
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La Giunta municipale e' eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo dar votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del sindaco.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva