Art. 52 — Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°
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Alle ore 7 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione. La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 17 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva