Art. 59
Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29
Appena compiute le operazioni previste dall'artitolo 53, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81)).
Testo vigente dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva