Art. 82/3
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((Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'. La sentenza e' Immediatamente pubblicata)).
Testo vigente dal 15 gennaio 1967 al 6 ottobre 2011 · versione 3 su Normattiva