Art. 95T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non up ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre, anni e con la multa fino a lire 20.000.

Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art95 · fonte su Normattiva